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Cosa spetta dopo la maternita obbligatoria?

Cosa spetta dopo la maternità obbligatoria?

Al rientro dalla maternità (in seguito all’astensione obbligatoria, facoltativa o ai vari permessi), la mamma ha diritto a tornare a svolgere le mansioni effettuate prima dell’astensione dal lavoro o altre equivalenti.

Quanti mesi di facoltativa spettano?

Quanto dura la maternità facoltativa Se sei una madre il periodo di congedo è di massimo 6 mesi. Se sei un padre il periodo è di 7 mesi. L’INPS ti dà l’opportunità di usufruire del tuo congedo in un periodo continuativo oppure frazionato di almeno 3 mesi.

Quanto si può prolungare la maternità?

Questo periodo di maternità facoltativa può essere fruito in modo continuativo o frazionato e può esser goduto contemporaneamente da entrambi i genitori per non oltre 10 o 11 mesi (vedremo in seguito i vari casi).

Come si calcolano i 5 mesi di maternità obbligatoria?

Durata del congedo Il congedo per maternità obbligatoria ha una durata di 5 mesi, durante i quali la donna percepisce l’80% della sua retribuzione, ed inizia due mesi prima della data prevista del parto per poi terminare al compimento del terzo mese del bambino.

Come stare a casa fino all’anno del bambino?

La domanda e la motivazione della richiesta L’aspettativa non retribuita può essere richiesta fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il genitore che ne voglia usufruire deve farne domanda al proprio datore di lavoro che può decidere di concederla o meno.

Chi comunica all’INPS l’interdizione anticipata?

L’interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall’ASL (gravidanza a rischio) o dall’Ispettorato territoriale del lavoro (lavoro a rischio) al ricorrere di particolari condizioni riguardanti l’ambiente di lavoro, le caratteristiche dell’attività svolta o le condizioni di salute della gestante.

Come richiedere prolungamento maternità?

La domanda di flessibilità oltre che al datore di lavoro deve essere presentata anche all’ente previdenziale che poi erogherà l’indennità di maternità, cioè l’Inps. La domanda deve essere necessariamente presentata in una data antecedente la fruizione del congedo.

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